Lo scorso 12 luglio, presso la sede centrale INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) è stato sottoscritto l’accordo relativo alla condivisione e normazione delle Linee Guida per la Vendemmia Turistica, tra l’Associazione Nazionale Città del Vino, nella persona del Presidente Angelo Radica, e il Direttore dell’Ispettorato, Paolo Pennisi. In un’ottica di miglioramento complessivo degli strumenti normativi a supporto della gestione dell’impresa vitivinicola, il documento provvede a normare, in maniera definitiva, un vuoto legislativo che, negli ultimi anni e con sempre maggiore rilevanza, ha animato il dibattito sulla corretta erogazione di questa attività enoturistica. Nel corso dell’ultimo triennio, segnato da una trasversale rimodulazione sociale determinata dagli impatti pandemici, abbiamo parlato più volte, nelle pagine de L’Assaggiatore, delle evoluzioni che hanno riguardato, in caratteri complessivi, l’erogazione di servizi enoturistici da parte delle aziende vitivinicole, evidenziando sia le buone pratiche che le esperienze più generalizzate. La vendemmia turistica, in tal senso, rientra a pieno titolo all’interno del perimetro di un modello di servizio enoturistico ideale proprio a gran parte delle imprese vitivinicole nazionali che, dati alla mano, interpretano l’enoturismo come una delle molteplici direttrici di sviluppo aziendale e non più come servizio accessorio di natura unicamente esperienziale. A tal proposito, dunque, è possibile definire, sinteticamente e in termini generici, un modello tipico di esperienza enoturistica erogato dalle aziende vitivinicole, che possa rappresentare i momenti più significativi (salvo le esperienze individuali di personalizzazione delle singole aziende), ovvero: accoglienza e ricezione utenti; introduzione e definizione del programma delle attività; visita ai vigneti aziendali; vendemmia esperienziale (in prossimità dell’epoca vendemmiale); trasferimento in azienda e visita alla cantina e ai luoghi di produzione (ove possibile) e, infine, trasferimento in sala degustazione per la sessione di assaggio delle referenze aziendali. In tutti e sei i momenti elencati, non è prevista la necessità di interazione fattiva da parte degli utenti, i quali sono da intendersi come destinatari del servizio e non come soggetti erogatori. Fatta eccezione, però, per quello che riguarda la vendemmia esperienziale (in prossimità dell’epoca vendemmiale). Infatti, nello svolgimento delle operazioni di vendemmia, quali la selezione e la raccolta delle uve, la collocazione delle stesse nelle cassette, il trasporto (ove previsto) delle cassette di uva nei punti di raccolta, ed altro ancora, l’utente/enoturista passa, inevitabilmente, da utente osservatore a utente protagonista, erogando di fatto una prestazione d’opera manuale e/o intellettuale. È da intendersi come parte integrante del ragionamento complessivo un altro elemento, ovvero l’esercizio dell’attività di direzione del titolare dell’azienda vitivinicola, o chi per esso, il quale definisce i criteri di vendemmia e le modalità di corretta esecuzione, oltre che la precisa dichiarazione dei luoghi effettivi di svolgimento delle attività. Questi elementi prefigurano, a tutti gli effetti, l’esercizio di un sostanziale potere datoriale da parte del titolare dell’azienda vitivinicola sull’utente/enoturista. Motivo per cui l’utente/enoturista che si apprestava allo svolgimento delle operazioni di vendemmia poteva essere inteso in qualità di prestatore di lavoro (senza dettagliare approfonditamente il tema della subordinazione e altre forme di lavoro) e quindi soggetto a una attualissima e indispensabile normativa in tema di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro. Sebbene la vendemmia turistica è da intendersi unicamente come la rievocazione di un processo di raccolta manuale delle uve, derivante dalla forte identità tradizionale tipica del Bel Paese, e fortemente identitario della cultura vitivinicola italiana tout court intesa, gli elementi precedentemente descritti, prefiguravano la vendemmia turistica come pratica di lavoro non regolare, alla luce, soprattutto, dei mancati adempimenti formali e sostanziali in tema di sicurezza e tutela sui luoghi di lavoro, in capo sia al datore di lavoro (titolare dell’azienda vitivinicola) che al prestatore d’opera (enoturista). In questo scenario, dunque, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella piena legittimità, aveva la possibilità di applicare il regime sanzionatorio laddove veniva accertata una situazione simile a quella descritta precedentemente. Sebbene la pratica della vendemmia turistica è da intendersi sempre come una circostanza estemporanea, a carattere discontinuo, in cui lo svolgimento della “prestazione” da parte degli enoturisti è da intendersi unicamente come lo svolgimento di un’esperienza dall’alto valore formativo e culturale, non possono e non devono mai essere accantonati i temi di tutela e di sicurezza, poiché lo svolgimento della pratica richiede obbligatoriamente l’utilizzo di strumentazione tecnica potenzialmente pericolosa (si pensi ad esempio all’utilizzo delle forbici), in luoghi quali i vigneti, spesso caratterizzati dalla presenza di terreni scoscesi o di parziale praticabilità, il tutto assoggettato al monitoraggio di una figura preposta che esprime note di indirizzo sulla corretta esecuzione. Alla luce di quanto detto, i 9 articoli costituenti le Linee guida per la vendemmia turistica rappresentano, indubbiamente, i principi essenziali affinché vengano realizzate all’interno delle aziende vitivinicole italiane tutte le migliori condizioni per lo svolgimento di questa pratica dal forte valore culturale ed esperienziale, ampiamente diffusa nel territorio nazionale, definendo in maniera chiara e inconfutabile il significato reale della “vendemmia turistica” [art.1], le modalità di svolgimento, i tempi e la durata massima, le attività di monitoraggio e controllo, [art. 2-3-4] e gli adempimenti formali e sostanziali in capo all’azienda vitivinicola/operatore enoturistico, in fase sia preventiva (obblighi di comunicazione e adempimenti burocratici) che esecutiva (doveri di organizzazione e obblighi in tema di tutela e sicurezza) [art. 5-6-7-8]. In conclusione, alla luce di quanto evidenziato sin qui, il Documento contenente le “Linee guida per la vendemmia turistica”, è da intendersi come strumento di assoluto valore per la strutturazione di un servizio, quello enoturistico, che oggi ben si configura come elemento integrante l’organizzazione dell’impresa vitivinicola. In un momento storico in cui l’enoturismo rappresenta un viatico culturale ed esperienziale di prim’ordine nella narrazione di un progetto di imprenditoria vitivinicola e, più in generale, di un territorio, è indubbio come sia sempre più necessario strutturare nella miglior maniera possibile l’erogazione di un servizio enoturistico che sappia includere le più ampie esigenze degli utenti, garantendo così un’esperienza complessiva all’altezza dei meravigliosi vini e dei luoghi che caratterizzano il nostro Paese.