Il vino e la legge

Il vino naturale

Normalmente in questa rubrica si parla delle Leggi e Regolamenti che disciplinano il settore vitivinicolo. Questa volta si parla un argomento che non è (ancora) disciplinato. Doverosa una premessa: il tema in esame è stato affrontato dal punto di vista asetticamente giuridico. Cosa possiamo dire di questa “non categoria” di vino? Che non rientra tra le 17 categorie di prodotti vitivinicoli previste dal Regolamento UE 1308/2013; che il medesimo Regolamento pone espresso divieto di commercializzare dei prodotti che non rientrino in tali categorie. A ciò si aggiunga che il vino in questione non sempre rientra nel quadro descritto dai disciplinari di produzione. Vi è un altro aspetto da tenere in considerazione e riguarda i cosiddetti health claims, cioè le indicazioni nutrizionali e salutistiche, disciplinati dal Reg. UE 1924/2006. I claims salutistici sono quelli che mettono in relazione un nutriente o un alimento con un effetto fisiologico benefico, con la prevenzione di alcune malattie. Secondo recenti studi, i consumatori percepiscono questo prodotto come “gustoso, genuino, sicuro, salutare e con minore impatto sull’ambiente”. L’attributo della “naturalità”, poi, amplifica la percezione positiva nei confronti di un alimento. I consumatori che mostrano interesse per una sana alimentazione e che preferiscono cibi genuini sono maggiormente influenzati dalle informazioni presenti sull’etichetta e tendono a preferire prodotti definiti “naturali” (Grunert et al. 2018) Secondo la Direction Generale della Concurrence de la Consommation et de la Repression des Fraudes (DGCCRF) la menzione «Vin Nature» non è ritenuta conforme alla legislazione europea: in particolare all’art 53 del Reg. 33/2019, norma intitolata «Indicazioni che si riferiscono a determinati metodi di produzione». Nel 2021, la Commissaria Europea per la Salute e la Sicurezza alimentare ha sottolineato che il termine “naturale” non fa parte delle indicazioni nutrizionali e sulla salute previste dal Reg. UE 1924/2006. In mancanza di una normativa comune a livello europeo, qualora venisse adoperato l’aggettivo “naturale” esso sarebbe considerato come informazione volontaria e, come tale, soggetta alle condizioni del Reg. UE 1169/2011 (Fornitura Indicazioni al Consu matore), secondo cui le informazioni su base volontaria non devono indurre in errore il consumatore, non devono essere ambigue o ingenerare confusione. Tale interpretazione scaturisce da un quesito pervenuto alla Commissione sulla possibilità di utilizzare i termini “vino naturale” o “vino metodo naturale”. Tale terminologia è stata ritenuta ingannevole perché potrebbe indurre il consumatore a credere che il “vino naturale” o fatto secondo metodi “naturali” appartenga a una categoria più sana e migliore rispetto ai vini cosiddetti convenzionali. In conclusione, se proprio vogliamo trovare un appiglio normativo, possiamo rivolgerci al Codice di Diritto Canonico, che, al canone 924 § 3 dice che, per la liturgia il «vino deve essere naturale, del frutto della vite e non alterato». C’è da precisare che, in deroga a quanto previsto dal citato canone, anche il vino da Messa, può contenere solfiti in quanto si ritiene che non alterino la sua composizione.